La Regione ha dunque superato il "Piano Casa".
Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità il disegno di legge con cui si intendono disciplinare a livello regionale gli interventi di ristrutturazione edilizia. Un sì condiviso dai vari partiti in assemblea che, come spiegato dal consigliere regionale delegato all'Urbanistica Stefano Catena, contribuisce al "superamento della “stagione del Piano Casa”, introdotta in Puglia con la legge 14/2009 e della legge 20/2022 “norme per il riuso e la riqualificazione edilizia” di cui si dispone l’abrogazione.
Di fatto gli interventi che saranno eseguiti dovranno, spiega la Regione, "essere finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e dovranno essere orientati alla progressiva riduzione del degrado, del sottoutilizzo e dell’abbandono degli ambiti urbanizzati interessati, contribuendo al contenimento del consumo di suolo, all’adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana". Saranno riconosciuti degli incentivi volumetrici del 20% del totale complessivo, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti; del 20% della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti, che non comportino la modifica della destinazione d’uso; del 35% della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti nelle zone omogenee B e C, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza; del 35% della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, legittimi o legittimati, nei contesti rurali identificati dal proprio strumento urbanistico come zone omogenee E, che non comportino la modifica della destinazione d’uso; del 35% della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione all’interno delle zone B e C, delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di edifici esistenti, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza.
Inoltre, per il riconoscimento degli incentivi previsti, il procedimento sarà disciplinato a carico dei Comuni. In particolare, questi ultimi, saranno tenuti ad approvare una delibera di Consiglio con la quale vengono individuati gli specifici ambiti all’interno dei quali consentire il riconoscimento degli incentivi volumetrici per gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione potranno usufruire degli incentivi volumetrici a condizione che l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale previsto dalla legge regionale 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”. Sono previste misure finalizzate alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale
Numerosi gli emendamenti approvati, presentati dai consiglieri Lacatena, Amati, Ventola, Tupputi, Tammacco, Conserva e Caracciolo. Alcuni di essi hanno riguardato l’articolo relativo alle condizioni per la realizzazioni degli interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare, è stato aggiunto che anche in assenza degli incentivi previsti, la realizzazione degli interventi è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di densità edilizia previsti nell’articolo 7 del DM 1444/68 (che prevede che le densità territoriali e fondiarie siano stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste), consentendo la deroga ai Comuni in ordine ai predetti limiti. Si è intervenuti anche in merito agli ambiti di intervento, definendo che il riconoscimento degli incentivi volumetrici è subordinato all’approvazione di una deliberazione di Consiglio comunale che individui gli ambiti edificati in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi e legittimati da destinare alla residenza. Con un emendamento è stato aggiunto che gli ambiti individuati possono includere anche zone omogenee D e F (di cui all’art. 2 del DM 1444/68) che risultino interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e/o C previo accertamento dell’assenza dell’interesse al mantenimento della destinazione attualmente vigente. Le volumetrie da realizzare all’interno delle zone D e F dovranno essere destinate alla residenza, fermo restando la previsione di una quota non inferiore al 10% da destinare a edilizia residenziale sociale.
Nell’ambito dei limiti di applicazione, sono stati esclusi dall’applicazione della legge gli edifici illegittimamente realizzati, anche parzialmente ad eccezione di quelli per i quali venga rilasciato titolo edilizio in sanatoria prima della presentazione dell’istanza e degli edifici previsti nella legge 14/2009, oltre a quelli individuati in ragione del proprio valore storico, culturale earchitettonico, nonchè ricadenti nelle aree oggetto di procedure speciali di variante urbanistica o sottopopste a vincolo paesaggistico, oppure quelli ubicati nelle oasi faunistico-ambientali o zone umide e quelli negli ambiti dichiarati ad ala pericolosità idraulica. Su proposta del consigliere Tutolo è stato approvato un emendamento che sostituisce articolo aggiuntivo alla legge, con cui si stabilisce che i Comuni destinano il 15% dei proventi annuali derivanti dagli oneri di urbanizzazione o dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza istituendo a tal fine un apposito capitolo di bilancio.