Sentenza di Primo Grado: due punti di penalizzazione per il Monopoli

Autore Redazione Canale 7 | mer, 31 ott 2018 12:28 | 2172 viste | Penalizzazione-Monopoli Tfn

In tarda mattinata il dispositivo del Tfn

Due punti di penalizzazione per il Monopoli e sette mesi di inibizione per l'ex presidente Mastronardi. Questa la sentenza del Tfn. Si tratta del primo grado di giudizio, al quale seguiranno i ricorsi. Questo il dispositivo della sentenza


(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRONARDI ENZO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Monopoli 1966 Srl), SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL - (nota n. 2863/44 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).  

Il deferimento Con provvedimento del 24.9.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale: - il Signor Enzo Mastronardi, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Monopoli 1966 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 10), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso, entro il 30.6.2018, il versamento degli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA relative all’anno di imposta 2017 e per aver comunque omesso di documentarne l’effettuazione nel medesimo termine, richiesta per il rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019; per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 7), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso, entro il 30.6.2018, il versamento degli importi dovuti a titolo di Irap per il periodo di imposta 2015/2016 e per aver comunque omesso di documentarne l’effettuazione nel medesimo termine richiesta per il rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019; - la Società SS Monopoli 1966 Srl per responsabilità diretta e propria in relazione alle violazioni sopra indicate.

Nei termini prescritti i deferiti depositavano memorie difensive, concludendo per il proscioglimento o in subordine per una sanzione contenuta nei minimi edittali. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Mastronardi Enzo: mesi 7 (sette) di inibizione; - per la Società SS Monopoli 1966 Srl: la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I difensori hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni indicate in memoria insistendo per l’accoglimento delle relative conclusioni. La motivazione Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene fondato il deferimento. Ed invero, risulta documentalmente provato che alla scadenza del 30.6.2018, prevista dal CU 50 del 24.5.2018 per il deposito della documentazione attestante, rispettivamente, l’assolvimento del debito IVA (punto 10) e l’Irap (punto7) e necessaria per il rilascio della Licenza Nazionale e l’ammissione al campionato di Lega Pro 2918/2019, la Società deferita non avesse provveduto ad alcuno di detti adempimenti.  Ed anzi, per ammissione della stessa Società deferita, risulta che il saldo relativo al debito Irap è avvenuto solo in data 10.7.2018 (cfr. comunicazione via pec soc. SS Monopoli del 10.7.2018 in atti), mentre - quanto alle liquidazioni IVA - risultano versamenti successivi alla scadenza indicata (e precisamente in data 6.7.2018 e 9.7.2018; cfr. comunicazione via pec soc. SS Monopoli del 9.7.2018). Ne deriva la pacifica violazione delle disposizioni di cui ai punti 7) e 10), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018. Tali condotte, per espressa previsione anche del CU citato, costituiscono illecito disciplinare di cui devono rispondere il deferito, nonché la Società dal medesimo rappresentata. Non valgono ad escludere la rilevanza quale illecito disciplinare delle omissioni in contestazione le considerazioni delle difese nelle memorie in atti che invocano nel caso di specie l’errore scusabile. Considerata la specificità e la chiarezza delle disposizioni per l’ottenimento delle Licenze Nazionali di cui al CU n. 50 del 13.5.2018, davvero non si comprende quale diversa rappresentazione potesse essersi ingenerata negli odierni incolpati sul contenuto delle dichiarazioni e della documentazione richiesti e sulla necessità di provvedere alle scadenze indicate. Sotto il profilo sanzionatorio, va precisato che è lo stesso CU n. 50 del 24.5.2018 ad individuare le sanzioni previste per le Società per ogni singola violazione, indicandone la cumulabilità per ciascun inadempimento con esclusione della possibilità di invocare l’istituto della continuazione. Pertanto, tenuto conto della gravità dei fatti e delle previsioni di cui alla lett. E), par. I, titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, il Tribunale ritiene eque le sanzioni indicate in dispositivo.


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