Assegnato lo 0-3 a tavolino. Il giocatore era in panchina in Crotone-Arezzo e Sampdoria- Crotone, per cui non aveva scontato la squalifica rimediata in Roccella-Messina, Coppa Italia di serie D
Il Giudice sportivo ha assegnato lo 0-3 a tavolino per la partita di Coppa Italia Reggiana _Monopoli. Irregolare, come annunciato, la posizione di Kargbo. Al terzo turno il Monopoli affronterà il Cosenza
Questo il dispositivo
B) DECISION! DEL GIUDICE SPORTIVO
ll Giudice Sportivo prof.avv.AlessandroZampone,assistito daStefania GinesioedalRappresentantedell'A.I.A.EugenioTenneriello,nelcorso della riunione del 9 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
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Gara Soc. REGGIANA - Soc. MONOPOLI
fl Giudice sportivo,
letto il ricorso ritualmente proposto dalla Soc. Monopoli (depositato a mezzo p.e.c. il 2/10/2020 ore 18.26) circa l'irregolare posizione del cal ciatore Kargbo Augustus, nato il 24/8/1999, matricola federale 1.017.134, impiegato dalla Soc. Reggiana, a partire dal 46° minuto di gioco della gara valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/20121 Reggiana-Monopoli del 30/9/2020 pur non avendo scontato una squalifica inflitta dal Giudice sportivo durante la Competi zione Coppa Italia Serie D (C.U. L.N.D. Dip. lnterr. n. 10 del 5/9/2018) quando era in forza alla societa Roccella, dove e rimasto tesserato fino al 9/1/2019 per poi essere trasferito a titolo definitivo alla societa Cro tone;
comunicata agli interessati la data della pronuncia, stabilita al 9/10/2020, ai sensi dell'art. 67, comma 6 CGS;
acquisita la necessaria documentazione dagli Uffici competenti;
viste le osservazioni tempestivamente presentate dalla Soc. Reggiana del 7/10/2020;
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ritenuto in via preliminare, che l'errata indicazione di norme del CGS eccepita dalla societa resistente nelle proprie osservazioni none causa di inammissibilita del reclamo,ne,tantomeno,della sua improcedibilita o irricevibilita, allorche dal tenore dell'atto, come nel caso di specie,
emerga1 no inequivocabilmente l'oggetto e le ragioni della domanda, te nuto canto, peraltro, del principio della effettivita della tutela e del giusto pro cess □ cui si riferisce il CGS all'art. 44 (nonche l'art. 2 CGS CONI), e
fermo restando il potere del giudice, in particolare in prima istanza, di qualificare giuridicamente la fattispecie anche in difformita rispetto alle norme richiamate dalle parti (iura novit curia).
Rilevato nel merito che e stato sanzionato con la squalifica per una giornata per"recidiva in ammonizione (IIinfrazione)", in occasione della gara Roccella-CittadiMessina del 2/9/2018 valevole per Coppa ItaliaSerieD(girone53,2°giornata-A).allorche era tesserato per la Soc. Roccella (che veniva eliminata dalla competizione);
che il calciatore in questione, dopo la gara in occasione della quale ve niva disposta tale squalifica, e stato trasferito definitivamente alla Soc.
Crotone nella seconda sessione di mercato della stessa stagione spor tiva 2018/2019;
che nella stagione 2019/2020, come risulta dalla documentazione acquisita dai competenti Uffici, contrariamente a quanta sostenuto dalla resistente (punto B 2. delle osservazioni del 7/10/2020). il calciatore è stato inserito nelle distinte delle gare di Coppa Italia disputate dalla so cieta Crotone (senza tuttavia essere impiegato in campo), vale a direle gare Crotone-Arezzo del 11/8/2019 (secondo turno eliminatorio) e, quindi, Crotone-Sampdoria del 18/8/2019 (terzo turno eliminatorio) in occasione della quale la squadra veniva eliminata dallacompetizione;
che, trasferito il calciatore non ha preso parte ad alcuna gara della Coppa Italia di competenza poiche la societa ne era stata giaeliminata.
Considerato che l'art. 19.4 CGS stabilisce che le sanzioni di cui all'art. 9.1, lettere a). b). c). d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in re lazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Co mitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni e che l'art. 21.7 CGS- che risponde al principio della certezza della sanzione- stabilisce che la distinzione di cui all'ultima parte dell'art. 19.4 ("a tal fine le com petizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni") non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scon tare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte;
che,pertanto,ilcalciatoreKargboavrebbepotutoscontarelasqualifica nellaCoppaItaliadellastagionesportiva2019/2020quandoerainforza al Crotone che invece inser1 il calciatore nelle distinte delle due gare di Coppa Italia, Crotone-Arezzo del 11/8/2019 e Crotone-Sampdoria del 18/8/2019, disputate dallasocieta;
infatti, ai sensi dell'art. 21.2 CGS, la squalifica non siconsidera scontata qualora squalificato venga inserito nella distinta di gara, pur non venendo impiegato in campo (come accaduto nelle
gare sopra indicate); che, ad eccezione delle due gare sopra indicate, prima della partita di cui al ricorso le societa in forza delle quali il Kargbo ha militato non hannodisputato,conilmedesimocalciatoreinorganico,alcunagara della competizione Coppa Italia di competenza (sia il Crotone nellastagione 2018/2019, al quale venne trasferito nella seconda sessione di mercato, sia la Reggiana presso la quale venne trasferito in prestito 2/9/2019); che, pertanto, e evidente la responsabilita della Soc. Reggiana ex art. 10.6 lett. a) CGS per aver fatto partecipare alla gara di Coppa Italia Reggiana-Monopoli del 30/9/2020 il medesimo non avesse ancora scontato il turno di squalifica comminatogli con il provvedimento di cui al C.U. L.N.D. Dip. lnterr. n. 10 del 5/9/2018.
il Giudice Sportivo, disattesa ogni contraria istanza, delibera di inflig gere alla Soc. Reggiana la sanzione della perdita della gara con il pun teggio di0-3.
ll Giudice Sportivo: prof. avv. Alessandro Zampone
PUBBLICATO IN MILANO IL 9 OTTOBRE 2020
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ILPRESIDENTE
PaoloDalPino