I ricorrenti in appello condannati alle spese del doppio grado di giudizio e del doppio della sanzione amministrativa.
MONOPOLI - Dopo tre anni dalle prime sentenze di condanna del Giudice di Pace nei confronti del Comune di Monopoli per la presunta illegittimità delle sanzioni elevate dal Comando di Polizia Locale per accesso non autorizzato in ZTL, elevate con l'occhio del varco elettronico, la “querelle” sembra definitivamente conclusa con le ultime sei sentenze del Giudice di Appello; infatti, le recentissime pronunce hanno cassato senza “appello”, è proprio il caso di dirlo, quelle del Giudice di prime cure, confermando inesorabilmente la legittimità delle sanzioni elevate con il dispositivo elettronico “varco ZTL”, per il controllo degli accessi del Borgo Antico. Con i predetti sei pronunciamenti, il Tribunale Monocratico di Bari in funzione di Corte d'Appello, accogliendo pienamente le tesi difensive dei legali incaricati, Lorenzo Di Bello, dell'Avvocatura Civica, e Francesco Guidone del libero Foro, - tesi condivise dal Comando di Polizia Locale - ha ribadito la piena legittimità delle sanzioni per accesso non autorizzato in ZTL nonché condannato controparte a rifondere le spese del giudizio di primo e del secondo grado.
Nella Sentenza n. 3836 del 17/10/2019, il Giudice di seconde cure, in ossequio alle pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, SSUU 17355/09), ha affermato che l'accertamento effettuato con dispositivi elettronici ricade “…appieno nell’efficacia probatoria propria dell’atto pubblico”. Ancora nella sentenza de qua, si legge: “l’apparecchiatura ... può funzionare senza la presenza di un agente e con la contestazione differita”. Inoltre, in ordine alla validità della prova dell’avventura contestazione (il fotogramma!), il Giudice d'Appello ha ribadito “che la targa è l’elemento propriamente identificativo di ogni veicolo e del suo proprietario per cui la sola raffigurazione, avvenuta nel rispetto della normativa sulla privacy quale dato pertinente ma non eccedente la finalità sanzionatoria, è idoneo e sufficiente a documentare l’infrazione, non essendo necessaria una visuale completa del luogo o del mezzo”.
Nella Sentenza n. 4530 del 05/12/2019, altro Giudice precisa che “deve essere ritenuta infondata anche la censure relativa all’omessa contestazione immediata dell’infrazione tenuto conto del fatto l’art. 201, comma 1 bis, g) e comma 1 ter, espressamente prevedono tale possibilità sicché il verbale impugnato (che ha richiamato ex professo tali norme), è senz’altro legittimo sotto questo profilo”, e accoglie il ricorso del comune, riforma la sentenza e rideterminata la sanzione nella somma di € 160,00, il doppio della prima sanzione.
Queste sentenze di appello scrivono, probabilmente, la parola fine ad una vicenda iniziata nel 2016, non senza accese e vibranti polemiche, con le prime sentenze del Giudice di Pace (alla fine se ne conteranno ben sessantatre, sic!) che, rifacendosi al dispositivo di alcune sentenze di altro Giudice di Pace con riguardo alle multe effettuate con il sistema “Photored” (dispositivo ben diverso dal varco ZTL), aveva annullato le sanzioni -elevate da remoto - dal varco elettronico per passaggio non autorizzato in ZTL. Dopo i primi pronunciamenti, si scatenò una vera e propria corsa all'oro da parte di alcuni studi legali: la cancelleria civile, come il fiume Klondike, fu presa d'assalto da un centinaio di ricorsi avverso le sanzioni elevate dal Comando di Polizia Locale; il miraggio sembrava realizzarsi con le prime condanne con cui il comune era chiamato a rifondere anche le spese di giudizio di circa 350 euro. Alla fine il debito fuori bilancio che si registrerà per via di quelle sentenze di primo grado sarà di oltre 23 mila euro.
In una infuocata riunione di Consiglio Comunale, alcuni chiesero, apertis verbis, di spegnere i varchi ZTL, oltre che di addebitare alle tasche del dirigente comunale le spese di eventuali giudizi di appello persi, che si fosse deciso di sostenere. In quella calda estate del 2016, resa rovente dalle polemiche sulle prefate sentenze di condanna, l'alternativa che si presentò all'allora Sindaco, al Segretario Comunale ed al Comandante, era quella di spegnere i varchi elettronici oppure proporre appello, nonostante alcuni pareri contrari. Si sa che sull'onda delle emozioni è facile farsi tirare su percorsi scivolosi ove è più difficile difendersi ma i tre presero la decisione, molto ponderata, di appellare le sentenze di primo grado, convinti della correttezza dell'operato del Comando di Viale Aldo Moro e assistiti nelle valutazioni da diverse sentenze di Cassazione, ribadite dal Giudice di appello nelle ultime sei sentenze. Va detto, ad onor del vero, che quella particolare “corsa all'oro” fu interrotta dal cambio della strategia difensiva del Comando, affidata alla sottile capacità professionale del Commissario Capo Rup, che nel dibattimento trovò finalmente la giusta rotta, sostituendo precedente funzionario, evidentemente non abbastanza preparato alla contesa. Alla fine, nonostante l'angelo della storia di Klee, con gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese, guarda quei debiti fuori bilancio accumulati senza colpa dalle sessantatre sentenze di primo grado, con gli ultimi pronunciamenti giudiziari è costretto a guardare fiducioso al futuro con la certezza che il progresso passa anche attraverso quelle rovinose sentenze.