La Corte Costituzionale ha di fatto "cassato" alcuni passaggi del tanto discusso provvedimento
MONOPOLI - Con sentenza n. 70 del 9 marzo scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59 (modifiche e integrazioni alla legge regionale sul Piano Casa n.14/2009) e l’illegittimità costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019, degli art. 7 e 8 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5 (modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17).
«Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha fatto chiarezza su alcuni dubbi interpretativi ed applicativi della legge, sancendo la sua portata innovativa e non interpretativa e soprattutto con efficacia retroattiva - afferma il Consigliere Comunale delegato all'Urbanistica Stefano Lacatena -. Fino all’introduzione delle modifiche del legislatore regionale venivano consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento senza una specifica disciplina per la dislocazione dei volumi. A seguito dell’entrata in vigore della disciplina regionale simili interventi potevano essere realizzati anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza e con la regolarizzazione di opere che non erano conformi alle prescrizioni urbanistiche vigenti all’epoca della loro realizzazione. Tutto ciò è stato definito incostituzionale dalla Consulta. Alla luce di questa importante sentenza valuteremo insieme alla struttura tecnica e l’avvocatura Comunale se sarà necessario modificare il nostro Regolamento. L’Amministrazione Comunale, anche in questo caso, non si farà trovare impreparata e interverrà se sarà necessario».