Il primo cittadino proroga l'Ordinanza n.228/ 2020 per contrastare la diffusione della pandemia.
( Da comunicato) - Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto, in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica: A) fino al 15 ottobre 2020, in tutto il territorio comunale: 1. Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia/contenitori di vetro, a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 06.00; 2. Gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro dalle ore 16.00 alle ore 24.00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24.00 alle ore 06.00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007; 3. Tutte le attività che vendono alcolici e superalcolici per la consumazione nei pressi del locale devono dotarsi di idonei contenitori per la raccolta dei bicchieri in plastica, che dovranno con regolarità essere svuotati per consentire l’utilizzo costante da parte degli avventori. 4. Dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo è vietato detenere e bere bevande alcoliche e superalcoliche per strada contenute in da bottiglie/contenitori in vetro. B) tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico - sanitaria, dei protocolli, Linee guida nazionali e delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e dell’Ordinanza Regionale n. 237 del 17/05/2020 “D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive” e n. 243 “D.P.C.M. 17 maggio 2020 – aggiornamento ed integrazione Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 17 maggio 2020 n. 237. Riapertura attività corsisti, parchi divertimento”, del 24/05/2020. La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007. E’ comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.
AVVERTE
Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall’art. 21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell’ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco.
Il sindaco Angelo Annese, comunica il mandato per l'esecuzione dell' ordinanza al Comando di Polizia Locale. E per conoscenza alla Prefettura di Bari e a tutte Le Forze dell'Ordine.